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Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto chiediamo: CAPITOLATO Art 3.12) Pag. 9 per quanto concerne le visite mediche e gli accertamenti preliminari, rientrano in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove: il comma 2 lett. b definisce la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva. Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dall’amministrazione nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro). Art 3.13) Chiediamo che il foglio presenze venga fornito entro il secondo giorno successivo a quello del mese di riferimento al fine di consentire il corretto pagamento dei lavoratori entro il 15 del mese Art 4 Pag. 9 .I Rispetto dell’art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e 35 c. 4 all’agenzia compete “l’ informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive…” mentre, gli obblighi di formazione su rischi specifici sono in capo all’utilizzatore nel rispetto del citato decreto “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normativa di legge o di contratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (si veda anche l’art 22 CCNL Agenzie per il lavoro). Peraltro identica impostazione è rinvenibile anche nella direttiva Europea n°91/383 del 25.06.1995 che all’art.8 stabilisce il principio in forza del quale l’impresa utilizzatrice è direttamente responsabile delle condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurezza, igiene e salute durante il lavoro temporaneo. .L si richiamo le osservazioni ut supra sulle visite Art 6 pag. 11 In caso di impugnativa del provvedimento disciplinare chiediamo che ogni parte si faccia carico dei relativi oneri Art 8 Per quanto riguarda la forza maggiore segnaliamo che in caso di suo verificarsi, permane in capo al lavoratore il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, pertanto chiediamo che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15) Art 9 Per quanto concerne le penali evidenziamo l’eccessiva onerosità delle predette considerato che l’Amministrazione prevede che per ritardi “entro le 48 ore” la penale corrisponde alla somministrazione “per l’intero periodo contrattuale senza l’applicazione dell’aggio”. Chiediamo la revisione dell’articolo nel rispetto dei limiti percentuali di legge. Art 13 Riteniamo che il periodo di messa in mora decorre dalla scadenza dei 60 giorni inerenti il termine di pagamento, si chiede conferma Art 20 Stante l’indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio non per fatto imputabile all’Agenzia o al lavoratore, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto a portare a termine le missioni. Art 21 precisiamo che l’aggiudicataria, nell'ambito della fornitura del servizio di somministrazione, non tratta dati di cui l’amministrazione è titolare, pertanto non riteniamo trovi applicazione l'art. 28 del DGPR 679/2016. L’Agenzia, infatti, è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro. I soli dati che vengono da Voi conferiti sono quelli strettamente funzionali all’instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale -quali, ad esempio, quelli necessari per la fatturazione-, di cui l’Agenzia diventa titolare. Chiediamo di stralciare l’articolo Chiediamo conferma che nel rispetto dell’art. 33c. 2 D. Lgs.81/15 l’utilizzatore rimborserà all’agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti, il tutto anche in coordinamento con il principio di responsabilità solidale che investe l’utilizzatore ex art 35 c. 2 citato decreto In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. Ufficio Gare
Domanda del: 22/08/2019 aggiornata il 22/08/2019 -
In merito a quanto richiesto si precisa che: - CAPITOLATO Art 3.12): Ai sensi dell'art. 33 lett. a), D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, gli adempimenti connessi e preliminari all'instaurazione del rapporto di lavoro - quale l'accertamento preventivo inteso a valutare, ai fini dell'assunzione, l'idoneità del lavoratore alla specifica mansione individuata nel contratto interinale - gravano esclusivamente sull'agenzia di lavoro temporaneo titolare del rapporto medesimo. Incombono, invece, ai sensi del citato art. 33 lett. b), sull'impresa utilizzatrice gli ulteriori adempimenti che attengono alla fase di svolgimento della prestazione del lavoro temporaneo. - Art 3.13): Si conferma quanto previsto nei documenti di gara - Art 4 Pag. 9: Non si rilevano contrasti con i documenti di gara - Art 6: Si conferma la ripartizione degli oneri sulla base di quanto stabilito dalla legge. - Art 8: Tenuto conto che l’art. 32 del D. Legislativo 81/2015 riguarda i divieti, siamo a ribadire quanto contenuto nel Capitolato e pertanto, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l’Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla data di interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore se richiesto dall'utilizzatore. - Art 9: Si conferma quanto stabilito nei documenti di gara. - Art 13: Si precisa che Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura fine mese. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l’Amministrazione potrà, ai sensi della vigente normativa in materia, essere considerata in mora. - Art 20: Riportando quanto nel capitolato:” Dalla data di efficacia del recesso, l’Agenzia aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno ad AMMINISTRAZIONE e mantenendo in essere in modo regolare i rapporti lavorativi attivi oltre tale data.” “Ad ogni modo, come scritto nei documenti di gara, con la consapevolezza di quanto sopra, le singole Amministrazioni chiederanno di volta in volta l’attivazione dei lavoratori necessari in base alle effettive necessità e per periodi di tempo che ne permettano il più possibile il raggiungimento delle relative scadenze.” - Art 21: Si precisa che la responsabilità dell'Agenzia è soprattutto per le informazioni, dati personali e sensibili dei quali i propri dipendenti verranno a conoscenza. - Si conferma, ovviamente, l’applicazione del disposto del C. 2 Art 35 D.Lgs. 81/2015:” L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.”