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Si richiedono i seguenti ulteriori chiarimenti: Disciplinare – pg 30 – Art 16, lettera b Si precisa che eventuali parti eccedenti (il limite di 1 pagina) potranno non essere valutati. La formulazione risulta non univoca, in quanto non vi è certezza che alcuni O.E. forniscano elaborati di maggiori dimensioni e che le parti eccedenti non vengano valutate, realizzando in tale ipotesi indebiti vantaggi fra O.E. “sintetici” e O.E. “prolissi”. Si chiede pertanto di definire un limite tassativo uguale per tutti, e la non valutazione delle “eccedenze” Disciplinare – pg 34 – Punto 6 della tabella dei criteri discrezionali e tabellari. Ancorchè mediante graduazione dei punteggi assegnati, si richiede di indicare quante ore di retribuzione l’O.E. intende sostenere durante la partecipazione agli eventi formativi. Tale condizione pone severi problemi di correttezza nella formulazione dell’offerta economica che determina incertezza assoluta nella comparazione della stessa, atteso che l’incidenza di tali costi, non rifatturabili, determina una differente valutazione dell’aggio offerto. Si che un O.E che offrisse zero si vedrebbe negare 15 punti, altrimenti non recuperabili in sede di offerta economica, ancorchè fornisse il miglior ribasso possibile. Sono evidenti i criteri di illogicità e contrapposizione fra i criteri tecnici e quelli economici. Del resto appare assolutamente illegittimo prevedere che l’O.E. debba sostenere i suddetti costi, li dove gli obblighi formativi (e conseguentemente le relative ore da retribuire al personale) nascano da precise richieste delle Amministrazioni, e per loro specifiche esigenze, oltre che da dettati legislativi che gravano sulle Amministrazioni stesse. (vedi al riguardo item 4 del progetto tecnico) In più vi è un chiaro conflitto fra le disposizioni de quo e le specifica disciplina legislativa e contrattuale che impone all’Utilizzatore di rimborsare al somministratore tutti gli oneri contributivi e retributivi sostenuti dal Somministratore in favore del lavoratore. Appare poi evidente che la disciplina in questione rischia di inficiare e rendere incongrua ogni offerta, li dove – a titolo di esempio – il costo di 40 ore annue di retribuzione erogata e non fatturata, rappresenti , per il livello B1 – costo orario 16, 58 – 6 corsi annui da 40 ore – una riduzione secca del 35,58%% del margine di 1 € /ora posto a base di gara. Ne discende che l’O.E. che decidesse di riconoscere 40 ore di retribuzione non fatturabile, non potrebbe presentare una offerta economica il cui valore fosse superiore a 0,6442 €. Se poi a tutto questo si voglia aggiungere il costo per l’ottemperanza delle previsioni di cui al punto 1 della Tabella (24 ore mensili per 6 strutture x 72 mesi x costo medio orario di 15€/3.368.577) il magine di agenzia, prima del ribasso, si ridurrebbe di ulteriori 5 centesimi. Capitolato – pg 18 Art. 13 Il divieto di sospensione della fornitura anche in caso di ritardi dei corrispettivi dovuti, è in netto contrasto con la disciplina civilistica in materia di prestazioni corrispettive che disciplina la facoltà di risoluzione contrattuale li dove, ad una prestazione non corrisponda la corrispettiva prestazione di provvedere all’obbligazione di pagamento del corrispettivo Capitolato – pg. 11 – Perido di Prova Pur nutrendo molte perplessità sulla liceità della previsione in parola, si ritiene che tale condizione trovi la sua naturale limitazione nella definizione della durata dei connessi contratti di lavoro che, per analogia, almeno inizialmente, non potranno essere stipluati dagli O.E. per periodi superiori ai sei mesi, atteso che, in mancanza del superamento, l’ente appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto con il pagamento delle sole prestazioni rese. Si chiede se: - Nulla osta che i contratti di lavoro inizialmente sottoscritti abbiano durata semestrale - Sia prevista una specifica procedura, anche di contraddittorio, tesa a contestare formalmente le ragioni del mancato superamento del periodo di prova stesso. Distinti saluti
Domanda del: 20/08/2019 aggiornata il 20/08/2019 -
Si precisa quanto segue: 1) Definendo la dimensione della pagina (A4) fronte/retro con carattere non inferiore a 11 si indica già una dimensione fisica che l’elaborato deve possedere al fine di esporre in maniera sintetica e sufficiente quanto si vuole esprimere senza creare difficoltà valutative. Al fine di evitare situazioni di squilibrio nella valutazione delle relazioni, si precisa che le parti eccedenti i limiti indicati non saranno prese in considerazione dalla Commissione e quindi non saranno valutate. 2) Si conferma quanto indicato nei documenti di gara 3) Si conferma quanto indicato nei documenti di gara 4) L’Art. 5 a pag. 12 stabilisce che:” L’AMMINISTRAZIONE utilizzatrice potrà richiedere all'Agenzia la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente e l’Agenzia si obbliga sin da ora a garantire tale continuità”. n caso di valutazione negativa, espressa entro il termine del periodo di prova, l’AMMINISTRAZIONE utilizzatrice, a suo insindacabile ma motivato giudizio, potrà recedere dal contratto (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta, con preavviso di 15 giorni ed invio a mezzo PEC.