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Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per la procedura di cui in oggetto: 1) Con riferimento al modello “progetto di inserimento”, fermi restando gli obblighi legali da voi citati, e tenuto conto del disposto dell’art. 31 del vigente CCNL per i lavoratori in somministrazione, Vi precisiamo che l’inciso “garantendo l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, OVE PIU’ FAVOREVOLI” non può trovare applicazione alla fattispecie dell’appalto di somministrazione, contrariamente a quanto può avvenire nell’appalto genuino o di servizi (c.c. art. 1655) in quanto per definizione normativa esplicita ai lavoratori in somministrazione deve essere applicato il trattamento economico derivante dall’applicazione del CCNL dell’Utilizzatore, al fine di garantire un trattamento economico/normativo complessivamente non inferiore a quanto dall’Utilizzatore stesso viene riconosciuto al proprio personale diretto. Ne discende che non potranno essere applicati, dall’eventuale aggiudicatario, trattamenti eccedenti quanto previsto dalle norme del CCNL dell’Utilizzatore, quali ad esempio trattamenti migliorativi ad personam, o collettivi, per qualsiasi voce contrattualmente dovuta, se non rientranti negli accordi contrattuali di 1° e 2° livello, definiti e stabiliti fra l’Utilizzatore e le OO.SS. Si chiede di fornire conferma in tal senso; 2) Con riferimento al disposto di cui al punto 4.1 (primi due commi) del disciplinare di gara, ed al loro combinato disposto, vorremmo avere conferma che la lettura integrata dei due commi consenta di sottoscrivere i contratti derivati, per un periodo di 48 mesi, ancorchè il contratto quadro fosse, in ipotesi, sottoscritto – a titolo di esempio – al 1 Aprile 2020, anziché al 1 Novembre 2019. Distinti saluti
Domanda del: 19/08/2019 aggiornata il 19/08/2019 -
Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore; sono esclusi i trattamenti migliorativi individuali e collettivi non concertati tra gli utilizzatori e le OO.SS L’accordo quadro ha una durata che va dal 01/11/2019 al 30/04/2020, eventualmente prorogabile di sei mesi, ovvero, fino 31/10/2020; all'interno di questo periodo di vigenza potrà essere stipulato il contratto derivato che avrà scadenza il 31/10/2023, salvo proroga o rinnovo. La durata del contratto derivato sarà al massimo di 48 mesi, ovvero, se sarà stipulato con decorrenza 01/11/2019 (se ad es. il contratto derivato sarà fatto decorrere dal 01/01/2020 la sua durata sarà di 46 mesi, salvo proroga o rinnovo)